IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio   decreto  13   ottobre  1927,   n.  2797,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n. 168, ed in particolare l'art. 16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio
della facolta' di  medicina e chirurgia in data 14  gennaio 1998, dal
senato  accademico   in  data  5   maggio  1998,  dal   consiglio  di
amministrazione in data 22 maggio 1998;
  Preso  atto  della  nota  di  indirizzo  ministeriale  prot.  1/98,
recante: "Legge 15 maggio 1997. n. 127 - Autonomia didattica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita';
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  Dopo  l'art. 291,  con  lo spostamento  degli articoli  successivi,
viene inserita la seguente modifica statutaria:
                     Scuola di specializzazione
                         in cardiochirurgia
                              Art. 292.
  E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di
specializzazione in cardiochirurgia.
  La  scuola di  specializzazione  in  cardiochirurgia risponde  alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  La scuola ha  lo scopo di formare medici  specialistici nel settore
professionale  della diagnosi,  clinica  e  terapia chirurgica  delle
malattie cardiache e dei grossi vasi.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.
                              Art. 293.
  Il corso ha la durata di 5 anni.
  Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale
e  seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidato  da  effettuare
frequentando le strutture sanitarie  della scuola, sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta' di  medicina e chirurigia, l'istituto  di clinica chirurgica
generale e  dei trapianti d'organo,  e quelle del  Servizio sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di clinica
chirurgica  generale  e  dei  trapianti d'organo  della  facolta'  di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma.
  Il numero  massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi
e' determinato in numero 2 per anno per complessivi n. 10.
  Sono ammessi al  concorso di ammissione alla scuola  i laureati del
corso di  laurea in  medicina e chirurgia.  Sono altresi'  ammessi al
concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito
presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti
autorita' accademiche italiane.
                              Art. 294.
  Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il
relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture.
  Il piano di studi e' definito nel rispetto degli obiettivi generali
e di  quelli da raggiungere  nelle diverse aree, tenendo  conto degli
obiettivi  specifici e  dei relativi  settori scientificodisciplinari
riportati nella seguente tabella A.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo    specializzando   deve    apprendere   conoscenze
approfondite  di  anatomofisiologia   ed  anatomia  chirurgica;  deve
apprendere le  conoscenze necessarie alla  valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   Fisiologia  umana,   E09A  Anatomia   umana,  E09B
Istologia,  E10X  Biofisica  medica,  F01X  Statistica  medica,  F06A
Anatomia patologica, K06X Bioingegneria.
  B. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semiologiche  e  la padronanza  delle  metodologie  di laboratorio  e
strumentali per attuare i  procedimenti diagnostici delle malattie di
interesse chirurgico; lo specializzando  deve apprendere i fondamenti
dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F08A
Chirurgia generale, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X
Diagnostica per  immagini e  radioterapia, F19A Pediatria  generale e
specialistica.
 C. Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica,  F09X  Cardiochirurgia,  F08A
Chirurgia generale.
 D. Area di cardiochirurgia.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semiologiche  nell'analisi clinica  dei pazienti,  saper decidere  la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri  settori specialistici  chirurgici o  con supporti  terapeutici
medici e radiogeni.
  Settori:  F09X  Cardiochirurgia,   F08A  Chirurgia  generale,  F08D
Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare.
 E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di  settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  critica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:  F19A Pediatria  generale e  specialistica, F07C  Malattie
dell'apparato   cardiovascolare,   F08A  Chirurgia   generale,   F09X
Cardiochirurgia, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.
  All'inizio  di ciascun  anno  di corso  il  consiglio della  scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta  la durata della  scuola gli specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  Il tirocinio e'  svolto nelle strutture universitarie  ed in quelle
ospedaliere   convenzionate.  Lo   svolgimento  della   attivita'  di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali e' affidata la responsabilita' didattica.
  Il consiglio della scuola puo'  autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture extrauniversitarie  coerenti con le finalita'
della  scuola per  un periodo  complessivamente non  superiore ad  un
anno.
                              Art. 295.
  L'esame finale  consta nella presentazione di  un elaborato scritto
su  una  tematica,  coerente   con  i  fini  della  specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno  un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  il piano  di studi  previsto e  aver superato  gli esami
annuali. Deve inoltre  dimostrare di aver condotto  in prima persona,
con progressiva  assunzione di  autonomia professionale,  atti medici
specialistici  certificati secondo  lo  standard nazionale  specifico
riportato nella tabella B.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  aver frequentato  reparti di  chirurgia generale  e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una  annualita', dimostrare d'aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione    d'aver    personalmente   eseguito    atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
  procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;
  almeno 250 interventi  di cardiochirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 250  interventi di  chirurgia generale e  specialistica, dei
quali almeno il 20% condotti come primo operatore.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento  didattico   di  Ateneo   verranno  eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 22 giugno 1998
                                               Il rettore: Occhiocupo