IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 14 gennaio 1998, dal senato accademico in data 5 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1998; Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98, recante: "Legge 15 maggio 1997. n. 127 - Autonomia didattica"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita'; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 291, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria: Scuola di specializzazione in cardiochirurgia Art. 292. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di specializzazione in cardiochirurgia. La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnosi, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi. La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia. Art. 293. Il corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurigia, l'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in numero 2 per anno per complessivi n. 10. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 294. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture. Il piano di studi e' definito nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari riportati nella seguente tabella A. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, K06X Bioingegneria. B. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica. C. Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica, F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale. D. Area di cardiochirurgia. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settori: F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare. E. Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta critica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08A Chirurgia generale, F09X Cardiochirurgia, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per un periodo complessivamente non superiore ad un anno. Art. 295. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto e aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita', dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi; almeno 250 interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 22 giugno 1998 Il rettore: Occhiocupo